Il Comune di Campo Ligure ha ottenuto la Certificazione sistema di gestione ambientale ISO 14001:2004
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE ICI
Per espressa disposizione del REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’I.C.I. del Comune di Campo Ligure, le variazioni I.C.I. avvenute nel corso dell’anno devono essere oggetto di COMUNICAZIONE entro il primo semestre dell’anno successivo, secondo le seguenti indicazioni:
1. utilizzare l’apposito modello comunale (disponibile presso l’Ufficio Tributi oppure scaricabile dal sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.campo-ligure.ge.it), avendo cura di compilarlo in ogni sua parte e di sottoscriverlo;
2. In caso di SUCCESSIONE relativa a decessi avvenuti dal 25.10.2001, data di entrata in vigore della L. n. 383 del 18.10.2001, per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l’erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la comunicazione. L’ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia al comune competente per ubicazione degli immobili. Per i decessi avvenuti anteriormente al 25.10.2001 resta fermo l’obbligo di dichiarazione, secondo la disciplina precedentemente vigente;
3. consegnarla direttamente presso il Comune di Campo Ligure o inviarla agli stessi per posta, mediante raccomandata semplice indirizzata a: Comune di Campo Ligure – Ufficio Tributi P.za Matteotti n. 3 - 16013;
4. la comunicazione di variazione, in presenza di più contitolari soggetti passivi dell’imposta, può essere presentata congiuntamente, purché riporti i dati relativi a tutti i contitolari;
5. sono esclusi dall’obbligo di comunicazione gli immobili esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 504/1992;
6. la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di € 103,29 a un massimo di Euro 516,46 per ogni unità immobiliare.
La comunicazione deve essere compilata con cura in ogni sua parte (si prega di scrivere in stampatello) nonchè datata e sottoscritta dal/dagli interessato/i. La mancanza della firma rende la comunicazione irregolare.
Attenzione! Per “valore ai fini I.C.I.”, da indicare - espresso in € ed arrotondato al secondo decimale - nel riquadro relativo al fabbricato oggetto di comunicazione, si intende:
la rendita risultante negli atti catastali al 1° gennaio dell'anno in corso, rivalutata del 5% (anche se si tratta di rendita attribuita successivamente al 1997) e poi moltiplicata per i seguenti coefficienti:
- 100 per le categorie A, B, C (escluse A/10 e C/1)
- 50 per le categorie A/10 e D (eccetto i fabbricati D privi di rendita definitiva posseduti da società o imprese)
- 34 per la categoria C/1;
per i fabbricati privi di rendita catastale o con rendita non definitiva, si deve indicare (eccetto i fabbricati D posseduti da società o imprese) la rendita presunta, cioè quella di immobili similari situati nella stessa zona, sempre rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti sopra riportati.
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